Chi vuole aprire un’azienda agricola al giorno d’oggi non deve soltanto essere capace di coltivare correttamente per ottenere un raccolto, ma è chiamato anche a conoscere e rispettare le norme e ottemperare a una serie di obblighi burocratici e fiscali, per potersi presentare legalmente sul mercato coi propri prodotti.

L’agricoltura biologica in particolare ha una propria regolamentazione, che la differenzia dall’agricoltura convenzionale e se si vuole ottenere la certificazione di produttore bio è fondamentale sapersi orientare nelle normative.

normative bio

Entriamo quindi nel merito della normativa relativa all’agricoltura biologica, per conoscere quelle che sono le regole fissate dalle istituzioni europee e nazionali su questo tema. Le fonti principali sono due regolamenti: Reg 834/07 e Reg 889/08, che sono validi fino alla fine del 2020 (chi leggerà questo articolo in seguito dovrà verificare eventuali aggiornamenti alla normativa).

Le principali norme italiane ed europee sul bio

Dato che il campo di applicazione dei Regolamenti è molto vasto, trattiamo in questo articolo solo la parte relativa alla produzione vegetale, proponendo poi un altro articolo per la trasformazione dei prodotti e per gli allevamenti biologici.

Lo sforzo di sintesi è enorme ma necessario, perché è impensabile racchiudere tutta la vasta normativa del bio in un articolo, e a chi ha bisogno di conoscere ulteriori dettagli specifici consigliamo di consultare i Regolamenti per intero.

Trovate qui di seguito i riferimenti normativi utili, con i link a cui poter scaricare il testo completo.

Il regolamento 834/07

Il Reg 834/07 regola il settore delle produzioni biologiche in tutto il territorio dell’Unione Europea e tratta tutti gli aspetti elencati nel cosiddetto “campo di applicazione” già menzionato sopra, e non soltanto la produzione agricola.

Sottolineiamo in questo testo alcuni punti salienti rispetto alla produzione vegetale.

Produzioni parallele. Dopo l’enunciazione dei principi e gli obiettivi generali che l’agricoltura biologica si prefigge, descritti in sintesi negli articoli che vi abbiamo proposto in precedenza, Il Regolamento CE 834/07 nel Capo 2 descrive le “Norme di produzione”. Nell’articolo 11 si fa riferimento alle “Produzioni parallele”. Si può condurre un’azienda in parte biologica e in parte convenzionale.

Per quanto sia contestato da alcuni, è possibile condurre un’azienda agricola in parte a biologico e in parte a convenzionale, purché coi due metodi si coltivino piante di varietà diverse e facilmente distinguibili.

Quindi è possibile coltivare, ad esempio mele biologiche e mele convenzionali, purché siano di due varietà distinte e che non siano confondibili facilmente l’una con l’altra, neanche da un occhio non esperto. Inoltre, l’articolo specifica che:

“l’operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione è debitamente documentata”.

Norme di produzione vegetale biologica. L’articolo 12 elenca le norme da adottare per la produzione vegetale e queste riguardano le buone pratiche per la fertilità del terreno e per la prevenzione dalle avversità che vi abbiamo già descritto, e viene specificata la possibilità di utilizzare solo i prodotti ammessi, il divieto di utilizzo di concimi minerali azotati e l’obbligo ci acquistare materiale di propagazione (sementi, piantine) biologico.

  • Regolamento 834/07, Unione Europea. Relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

Il regolamento 889/08

Il Reg Ce 889/08 contiene le norme specifiche e applicative del Reg Ce 834/07 e riprende le norme di produzioni vegetali, animali, dei prodotti trasformati e dei mangimi.

L’articolo 36 e alcuni successivi trattano le “norme di conversione”, che dura 2 anni, 3 per le colture arboree, a meno che non si riesca ad ottenere una riduzione del tempo, dopo un certo iter burocratico e con la possibilità di dimostrare che anche prima della notifica i terreni in questione erano gestiti in modo conforme alla normativa o erano incolti.

L’articolo 63 è particolarmente importante perché richiede che l’operatore rediga e tenga aggiornata una relazione descrittiva dell’azienda e di tutte le attività svolte, che in questo caso è anche chiamato “Piano di gestione vegetale” o relazione tecnica.

  • Regolamento 889/08, Unione Europea. Relativo alla modalità di applicazione del reg 834/07.

La legislazione italiana sul biologico

L’Italia in quanto paese membro dell’Unione Europea recepisce i regolamenti 834/07 e 889/08, con il decreto ministeriale 6793 del 2018 il ministero dell’agricoltura indica le disposizioni per l’attuazione di tali regolamenti europei, mentre il DL 20 del 2018 contiene disposizioni in particolare sui controlli relativi all’agricoltura bio.

  • Decreto Ministeriale 6793/2018, Italia. Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti europei sul biologico.
  • Decreto legislativo 20/2018, Italia. Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica

Fertilizzare il suolo: cosa usare in agricoltura biologica

I prodotti ammessi per fertilizzare il terreno sono elencati nell’allegato I del Reg 889/08, come ribadisce per l’Italia anche l’articolo 2 del DM 6793/2018, e si capisce che questi prodotti possono essere impiegati ad integrazione di rotazioni e sovesci, se questi non sono sufficienti a garantire una buona fertilità del suolo.

In questo articolo viene specificato che il letame deve provenire da un allevamento “non industriale”, ovvero un allevamento in cui gli animali non sono soggetti alle seguenti condizioni (testo ripreso dal DM):

“gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.”

È necessaria una dichiarazione scritta del fornitore di letame in cui indica che il suo allevamento non presenta queste caratteristiche. Quindi non dovete per forza acquistare letame proveniente da un allevamento biologico certificato.

Oltre al letame di varie specie di animali, e la “miscela di materiali vegetali compostata o fermentata” (ovvero il compost), l’allegato I del Reg Ce 889/08 prevede anche una serie di prodotti come:

  • Farina di sangue, di corna e altri sottoprodotti animali.
  • Il sale grezzo di potassio o kainite.
  • Gusci di molluschi
  • Gusci di uovo
  • La leonardite (solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive)
  • Tanti altri fertilizzanti organici e minerali di origine naturale.

Norme per programmare le rotazioni

Lo stesso articolo 2 del DM 6793 del 2018 sancisce i criteri specifici con i quali programmare le rotazioni:

“In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie e’ coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.”

Tuttavia sono previste alcune deroghe:

  • I cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.
  • Il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.
  • Gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.
  • Le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio e’ interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

La difesa fitosanitaria biologica

La normativa chiarisce e specifica che la difesa da malattie e parassiti che minacciano i vegetali deve primariamente essere gestita tramite la prevenzione.

Bisognerebbe fare ricorso ai prodotti ammessi (elencati nell’allegato II del Reg 889/08) quando tutte le misure non siano sufficienti da sole a garantire la protezione delle piante, possibilmente giustificandolo in una relazione agronomica o altro documento equivalente.

Il decreto del ministero dell’agricoltura italiano DM 6793 del 2018 contiene una tabella dei prodotti usabili come corroboranti o stimolatori delle difese naturali delle piante nella quale troviamo, ad esempio:

Se andiamo a visionare l’allegato II del Reg Ce 889/08 vi troviamo elencati prodotti come l’Azadiractina (olio di neem), i feromoni per le trappole, gli oli vegetali, le piretrine e vari altri ancora.

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I controlli

Dall’articolo 27 il Regolamento 834/07 si concentra sul tema dei Controlli e in questo caso si fa riferimento all’Organismo di controllo relativo alla certificazione biologica, ma in azienda sono sempre possibili ulteriori visite da parte del ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi), dalla Asl e dal Ministero.

Gli operatori biologici, non solo i produttori ma anche i trasformatori, hanno tutti un Codice Operatore attribuito dall’Organismo di controllo dall’inizio dell’attività certificata.

Ricordiamo che per avviare la certificazione è necessaria la presentazione della notifica per via telematica e che da quel momento si è assoggettati al rispetto della normativa, anche per tutto il periodo di conversione.

Un’azienda agricola riceve almeno una visita ispettiva all’anno programmata, a cui se ne possono aggiungere altre programmate (a seconda della complessità aziendale e della sua classe di rischio) o anche a sorpresa, ovvero annunciate solo 48 ore prima.

Che cosa fa l’ispettore dell’organismo di controllo

Durante la visita vengono controllati:

  • I terreni e gli eventuali confini a rischio (confini con un agricoltore convenzionale o con una strada particolarmente trafficata, ad esempio).
  • Vengono verificate le dichiarazioni del PAP (Programma Annuale delle Produzioni).
  • Il Piano di Gestione vegetale, che deve essere aggiornato.
  • I registri colturali e dei trattamenti.
  • Le fatture e ddt di acquisto e di vendita.
  • L’elenco dei fornitori aggiornato.
  • Le giacenze di prodotti (concimi, semi, prodotti per la difesa)

Se qualcosa non fosse corretto, non aggiornato o non corrispondente, l’ispettore può emettere una diffida dovuta ad una “non conformità”.

Degli esempi tipici di non conformità sono: l’uso di sementi non biologiche senza aver chiesto la deroga, la mancata compilazione del PAP annuale entro il 31 gennaio (o entro la data di proroga) o la sua compilazione non corretta, la dicitura incompleta nelle fatture in merito alla certificazione bio,…

Se un vostro fornitore vi invia una fattura senza aver inserito le diciture corrette in riferimento al biologico, dal momento del vostro controllo in accettazione della merce il suo errore diventa una responsabilità anche vostra. È bene controllare sempre tutti i documenti accompagnatori, e se vi risultano incompleti, dovete farli correggere per tempo ai vostri fornitori.

Ricevuta una diffida da parte dell’Organismo di controllo, bisogna rispondere con una proposta di Azione Correttiva, entro un tempo oltre il quale scatta la Diffida ultimativa, che se passa inosservata anch’essa dopo l’ulteriore lasso di tempo stabilito, può portare alla sospensione dal regime biologico per un periodo.

Con una certa frequenza gli ispettori eseguono anche dei prelievi a campione (di suolo, parti di piante ecc) per sottoporli ad analisi di verifica in laboratori specializzati.

Nel 2018 in Italia è uscito il DL 20, che ha ribadito alcuni concetti e, detto in estrema sintesi, ha inasprito i controlli introducendo delle possibili sanzioni pecuniarie sia a carico degli Operatori sia a carico degli Organismi di controllo stessi (da parte di chi controlla loro) per alcune inadempienze gravi. Se interessati ai dettagli, vi consigliamo di scaricare il DL che abbiamo linkato a inizio articolo, cercando in particolare l’articolo 9, “Obblighi degli operatori”.

Commercializzare i prodotti vegetali

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Un’azienda agricola che fa produzione vegetale e che intende vendere i propri prodotti come biologici deve essere in possesso del Certificato di Conformità, altro documento rilasciato dall’Organismo di controllo, oltre al Documento Giustificativo. Il Certificato di Conformità non è previsto dalla normativa europea ma da quella italiana e ha una scadenza, per cui deve essere periodicamente rinnovato.

Sul ddt e la fattura di vendita, se il cliente è sua volta un operatore (per esempio un trasformatore o un dettagliante), bisogna sempre mettergli le diciture di riferimento alla certificazione bio, esempio: “Prodotto biologico conforme ai Reg CE 834/07 e Reg CE 889/08, codice Operatore IT BIO xxxxx, Certificato di Conformità n xxxx, scadenza il xx/xx/xxxx”.

L’articolo 72 è dedicato ai registri: le aziende devono registrare ogni impiego di fertilizzanti e fitosanitari ammessi (tipo, quantità, appezzamento, superficie), gli acquisti di materie prime e i raccolti e i registri devono essere tenuti a disposizione degli ispettori in visita.

Leggi anche: convertire l’azienda agricola al bio

Articolo di Sara Petrucci

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